Privacy Academy

IL NOSTRO STATUTO

TITOLO 1 – Denominazione – Sede – Scopo

Art. 1

In data 12 Settembre 2019 si è costituita  a Recco in Via Assereto 33. 16036 Genova l’associazione, senza fini di lucro, denominata Privacy Academy  con sede in Milano, Piazza IV Novembre 4, avente come scopo:

- promuovere le iniziative che possano contribuire alla promozione della sicurezza delle informazioni, intesa come cultura della riservatezza e consapevolezza del valore dei dati personali, sia con riferimento alle modalità informatiche, che cartacee, che comportamentali;
- incoraggiare la formazione permanente dei suoi membri, in particolare tramite l’organizzazione di seminari e la pubblicazione di documenti, relativi alla sicurezza delle informazioni;
- organizzare ogni tipo di evento (es. corso, seminario, cene associative, viaggi, incontri culturali) atto a diffondere lo scopo associativo;
proporre pareri, proposte, disegni di legge  in materia di sicurezza delle informazioni;
- intraprendere iniziative nei confronti di aziende ed autorità competenti, con lo scopo di coordinare, sia sul piano nazionale che internazionale, l’evoluzione delle tecniche e delle norme di sicurezza;
- fornire attività convegnistica di formazione, di consulenza anche mediante organizzazione di eventi in Italia e all’Estero;
- stringere intese e collaborazioni con le autorità e gli organi di controllo e sorveglianza, con organizzazioni governative, scientifiche, tecniche e professionali impegnate in attività di ricerca, semplificazione, revisione e miglioramento del quadro normativo, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro;
- stipulare accordi o convenzioni sia con altre associazioni, enti ed istituzioni nazionali ed estere che con amministrazioni pubbliche, qualora giudicati necessari o utili per il conseguimento delle finalità nel suo complesso;
- collaborare con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali per la Redazione di documenti a valenza nazionale come Codici di Condotta, Pareri, Provvedimenti Generali, ecc.;
- fornire servizi di adeguamento normativo e di consulenza legale,  e organizzativa in aree in cui è richiesta un’elevata specializzazione e personale altamente qualificato;
- organizzare eventi formativi, conferenze, convegni anche mediante forme di finanziamento nazionali o internazionali;
- fungere da punto di riferimento per i Responsabili della Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer) di cui all’art. 37 Regolamento per la Protezione dei dati personali (GDPR);
- stipulare convenzioni;
- promuovere studi, pubblicazioni, riunioni, discussioni, esperienze e ricerche che interessano la protezione dei dati personali;
produrre video, cortometraggi, lungometraggi a contenuto scientifico culturale.


L’Associazione può partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni o Enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali, aventi scopi analoghi. L’Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere anche attività quali:

- corsi di formazione e aggiornamento e audit e verifiche privatistiche;
- creazione di piattaforme editoriali anche ai fini di costituire reti di settore;
- Privacy Academy potrà commercializzare le sue prestazioni, nei limiti e nelle regole previste dalla Legge per un Associazione non riconosciuta. 

E’ possibile l’apertura di nuove sedi dell’associazione compatibilmente con gli scopi dichiarati.

 

Art. 2 – Soci

Privacy Academy è aperta ad ogni persona, fisica, giuridica e altri soggetti, che manifestino un interesse per la Sicurezza delle Informazioni.

I soci fondatori sono quelli che risultano dall’atto costitutivo e fanno parte del Comitato Direttivo. Altri soci fondatori possono essere determinati dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre 2019.

Viene stabilito che l’appartenenza a Privacy Academy non sottintende il riconoscimento di competenze particolari in materia di Sicurezza delle Informazioni.

 

Art. 3 – Categorie di Soci

I soci hanno tutti i medesimi diritti, ma potranno essere classificati in quattro distinte categorie:

soci fondatori – quelli che hanno costituito l’associazione e coloro ai quali il Comitato Direttivo  ha attribuito tale qualifica;

soci ordinari (con quote differenziate a seconda che siano studenti o imprese);

soci di diritto: le Amministrazioni dello Stato, che ne facessero richiesta di ammissione;

soci onorari: persone che si sono distinte in materia di protezione dei dati personali oltre a quelli che hanno reso dei servizi a parere del Comitato Direttivo particolarmente utili, per il raggiungimento degli scopi dell’associazione.

La qualifica di socio onorario viene attribuita dal Comitato Direttivo.

Per essere ammessi alla associazione come socio occorre la presentazione da parte di due soci già iscritti all’associazione stessa; il nuovo socio dovrà espressamente accettare lo statuto.

 

Art. 4 – Quota associativa

I soci versano la quota annuale di partecipazione determinata annualmente dal Comitato Direttivo (da 30 a 200 euro a seconda della tipologia di socio) entro il primo 31 marzo di ogni anno.

 

Art. 5 – Perdita qualità di Socio

La qualifica di socio si perde: per recesso, per il mancato versamento della quota annuale, qualora non provveda entro quindici giorni dopo essere stato formalmente invitato a farlo dal Comitato Direttivo, per esclusione, che viene pronunziata dal Comitato Direttivo, per comportamenti contrari allo Statuto.  

 

TITOLO 3 – Organi dell’associazione

Art. 6 – Gli Organi

Gli organi dell’associazione sono: l’assemblea dei soci, il Comitato Direttivo, il Presidente, il Tesoriere.

 

Art. 7 – Assemblea

L’assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale. Alle assemblee ordinarie o straordinarie hanno diritto di intervenire tutti i soci.

L’assemblea è convocata almeno una volta l’anno dal Comitato direttivo, mediante apposita comunicazione inviata ai soci almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

L’assemblea dovrà essere convocata dal Comitato direttivo quando lo riterrà opportuno; dovrà essere convocata dal Comitato Direttivo quando ne faccia richiesta un decimo dei soci.

L’assemblea ordinaria, che dovrà essere convocata entro il 31 maggio di ogni anno:

approva il bilancio, corredato della relazione del Comitato Direttivo sull’attività svolta;

delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione.

Per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza di più della metà dei soci, intervenuti in proprio o per delega.

L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Possono partecipare all’assemblea e votare i soci presenti personalmente o a mezzo di delega conferita ad altro socio o ad un estraneo, purché non siano membri del Comitato Direttivo. Ogni delegato non potrà rappresentare più di dieci soci.

Il Comitato Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà stabilire le modalità di partecipazione alle assemblee e di votazione a distanza mediante via telematica.

L’assemblea è presieduta dal presidente del Comitato Direttivo che nomina il segretario (non necessariamente quello Generale) per redigere il verbale. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

 

Art. 8 – Comitato Direttivo

Il Comitato direttivo viene eletto dall’assemblea ed è composto da 3 a 8 membri.

Esso ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dura in carica tre anni e comunque fino a che l’assemblea ordinaria non procede al rinnovo delle cariche.

Il Comitato Direttivo determina la quota sociale annua che deve essere versata dai soci per far parte dell’associazione. Si riunisce su iniziativa del Presidente o di almeno due suoi membri per deliberare sulle questioni connesse all’attività dell’associazione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo si può riunire anche con modalità a distanza, telematiche.

 

Art. 9 –  Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i membri del Comitato Direttivo e dura in carica tre anni. Egli ha la rappresentanza legale dell’associazione ad ogni effetto.

La rappresentanza può spettare anche a uno o più membri del Comitato Direttivo ai quali  abbia delegato tutti o parte dei propri poteri.

Il Vice Presidente viene scelto dal Presidente con l’approvazione di tutto il Comitato direttivo.

 

TITOLO 4 –  Amministrazione – Entrate – Bilancio

Art. 10 – Entrate

Il Presidente e il Comitato Direttivo sono responsabili di fronte all’assemblea del buon andamento dell’associazione.

Le principali entrate dell’associazione sono date:

- dalle quote annuali versate dai soci;

- dai contributi di enti pubblici e privati;

- da sovvenzioni, liberalità o lasciti degli associati e dei terzi.

- da sponsorizzazioni;

- da eventuali proventi derivanti dalla attività della associazione.

 

Art. 11 – Bilancio

Ogni anno viene redatto il bilancio e il rendiconto economico finanziario, con criteri di chiarezza e di oculata prudenza.

Il bilancio si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

 

Art. 12 – Amministrazione

I bilanci devono restare depositati presso la sede nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

All’associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

TITOLO 5  – Durata – Scioglimento

Art. 13 – Durata e scioglimento

La durata dell’associazione è illimitata. Lo scioglimento può avvenire in caso di revoca/allontanamento di tutti i soci o nel caso che venga  E deliberata dall’assemblea dei soci.

 

Art. 14 – Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente statuto si applica la normativa italiana vigente in materia.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura  ai soci che lo approvano e lo accettano.

IL NOSTRO STATUTO

TITOLO 1 – Denominazione – Sede – Scopo Art. 1 In data 12 Settembre 2019 si è costituita  a Recco in Via Assereto 33. 16036 Genova l’associazione, senza fini di lucro, denominata Privacy Academy  con sede in Milano, Piazza IV Novembre 4, avente come scopo: - promuovere le iniziative che possano contribuire alla promozione della sicurezza delle informazioni, intesa come cultura della riservatezza e consapevolezza del valore dei dati personali, sia con riferimento alle modalità informatiche, che cartacee, che comportamentali; - incoraggiare la formazione permanente dei suoi membri, in particolare tramite l’organizzazione di seminari e la pubblicazione di documenti, relativi alla sicurezza delle informazioni; - organizzare ogni tipo di evento (es. corso, seminario, cene associative, viaggi, incontri culturali) atto a diffondere lo scopo associativo; proporre pareri, proposte, disegni di legge  in materia di sicurezza delle informazioni; - intraprendere iniziative nei confronti di aziende ed autorità competenti, con lo scopo di coordinare, sia sul piano nazionale che internazionale, l’evoluzione delle tecniche e delle norme di sicurezza; - fornire attività convegnistica di formazione, di consulenza anche mediante organizzazione di eventi in Italia e all’Estero; - stringere intese e collaborazioni con le autorità e gli organi di controllo e sorveglianza, con organizzazioni governative, scientifiche, tecniche e professionali impegnate in attività di ricerca, semplificazione, revisione e miglioramento del quadro normativo, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro; - stipulare accordi o convenzioni sia con altre associazioni, enti ed istituzioni nazionali ed estere che con amministrazioni pubbliche, qualora giudicati necessari o utili per il conseguimento delle finalità nel suo complesso; - collaborare con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali per la Redazione di documenti a valenza nazionale come Codici di Condotta, Pareri, Provvedimenti Generali, ecc.; - fornire servizi di adeguamento normativo e di consulenza legale,  e organizzativa in aree in cui è richiesta un’elevata specializzazione e personale altamente qualificato; - organizzare eventi formativi, conferenze, convegni anche mediante forme di finanziamento nazionali o internazionali; - fungere da punto di riferimento per i Responsabili della Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer) di cui all’art. 37 Regolamento per la Protezione dei dati personali (GDPR); - stipulare convenzioni; - promuovere studi, pubblicazioni, riunioni, discussioni, esperienze e ricerche che interessano la protezione dei dati personali; produrre video, cortometraggi, lungometraggi a contenuto scientifico culturale. L’Associazione può partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni o Enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali, aventi scopi analoghi. L’Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere anche attività quali: - corsi di formazione e aggiornamento e audit e verifiche privatistiche; - creazione di piattaforme editoriali anche ai fini di costituire reti di settore; - Privacy Academy potrà commercializzare le sue prestazioni, nei limiti e nelle regole previste dalla Legge per un Associazione non riconosciuta.  E’ possibile l’apertura di nuove sedi dell’associazione compatibilmente con gli scopi dichiarati.   Art. 2 – Soci Privacy Academy è aperta ad ogni persona, fisica, giuridica e altri soggetti, che manifestino un interesse per la Sicurezza delle Informazioni. I soci fondatori sono quelli che risultano dall’atto costitutivo e fanno parte del Comitato Direttivo. Altri soci fondatori possono essere determinati dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre 2019. Viene stabilito che l’appartenenza a Privacy Academy non sottintende il riconoscimento di competenze particolari in materia di Sicurezza delle Informazioni.   Art. 3 – Categorie di Soci I soci hanno tutti i medesimi diritti, ma potranno essere classificati in quattro distinte categorie: soci fondatori – quelli che hanno costituito l’associazione e coloro ai quali il Comitato Direttivo  ha attribuito tale qualifica; soci ordinari (con quote differenziate a seconda che siano studenti o imprese); soci di diritto: le Amministrazioni dello Stato, che ne facessero richiesta di ammissione; soci onorari: persone che si sono distinte in materia di protezione dei dati personali oltre a quelli che hanno reso dei servizi a parere del Comitato Direttivo particolarmente utili, per il raggiungimento degli scopi dell’associazione. La qualifica di socio onorario viene attribuita dal Comitato Direttivo. Per essere ammessi alla associazione come socio occorre la presentazione da parte di due soci già iscritti all’associazione stessa; il nuovo socio dovrà espressamente accettare lo statuto.   Art. 4 – Quota associativa I soci versano la quota annuale di partecipazione determinata annualmente dal Comitato Direttivo (da 30 a 200 euro a seconda della tipologia di socio) entro il primo 31 marzo di ogni anno.   Art. 5 – Perdita qualità di Socio La qualifica di socio si perde: per recesso, per il mancato versamento della quota annuale, qualora non provveda entro quindici giorni dopo essere stato formalmente invitato a farlo dal Comitato Direttivo, per esclusione, che viene pronunziata dal Comitato Direttivo, per comportamenti contrari allo Statuto.     TITOLO 3 – Organi dell’associazione Art. 6 – Gli Organi Gli organi dell’associazione sono: l’assemblea dei soci, il Comitato Direttivo, il Presidente, il Tesoriere.   Art. 7 – Assemblea L’assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale. Alle assemblee ordinarie o straordinarie hanno diritto di intervenire tutti i soci. L’assemblea è convocata almeno una volta l’anno dal Comitato direttivo, mediante apposita comunicazione inviata ai soci almeno dieci giorni prima della data di convocazione. L’assemblea dovrà essere convocata dal Comitato direttivo quando lo riterrà opportuno; dovrà essere convocata dal Comitato Direttivo quando ne faccia richiesta un decimo dei soci. L’assemblea ordinaria, che dovrà essere convocata entro il 31 maggio di ogni anno: approva il bilancio, corredato della relazione del Comitato Direttivo sull’attività svolta; delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo. L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione. Per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza di più della metà dei soci, intervenuti in proprio o per delega. L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Possono partecipare all’assemblea e votare i soci presenti personalmente o a mezzo di delega conferita ad altro socio o ad un estraneo, purché non siano membri del Comitato Direttivo. Ogni delegato non potrà rappresentare più di dieci soci. Il Comitato Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà stabilire le modalità di partecipazione alle assemblee e di votazione a distanza mediante via telematica. L’assemblea è presieduta dal presidente del Comitato Direttivo che nomina il segretario (non necessariamente quello Generale) per redigere il verbale. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.   Art. 8 – Comitato Direttivo Il Comitato direttivo viene eletto dall’assemblea ed è composto da 3 a 8 membri. Esso ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dura in carica tre anni e comunque fino a che l’assemblea ordinaria non procede al rinnovo delle cariche. Il Comitato Direttivo determina la quota sociale annua che deve essere versata dai soci per far parte dell’associazione. Si riunisce su iniziativa del Presidente o di almeno due suoi membri per deliberare sulle questioni connesse all’attività dell’associazione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo si può riunire anche con modalità a distanza, telematiche.   Art. 9 –  Il Presidente e il Vice Presidente Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i membri del Comitato Direttivo e dura in carica tre anni. Egli ha la rappresentanza legale dell’associazione ad ogni effetto. La rappresentanza può spettare anche a uno o più membri del Comitato Direttivo ai quali  abbia delegato tutti o parte dei propri poteri. Il Vice Presidente viene scelto dal Presidente con l’approvazione di tutto il Comitato direttivo.   TITOLO 4 –  Amministrazione – Entrate – Bilancio Art. 10 – Entrate Il Presidente e il Comitato Direttivo sono responsabili di fronte all’assemblea del buon andamento dell’associazione. Le principali entrate dell’associazione sono date: - dalle quote annuali versate dai soci; - dai contributi di enti pubblici e privati; - da sovvenzioni, liberalità o lasciti degli associati e dei terzi. - da sponsorizzazioni; - da eventuali proventi derivanti dalla attività della associazione.   Art. 11 – Bilancio Ogni anno viene redatto il bilancio e il rendiconto economico finanziario, con criteri di chiarezza e di oculata prudenza. Il bilancio si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.   Art. 12 – Amministrazione I bilanci devono restare depositati presso la sede nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. All’associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.   TITOLO 5  – Durata – Scioglimento Art. 13 – Durata e scioglimento La durata dell’associazione è illimitata. Lo scioglimento può avvenire in caso di revoca/allontanamento di tutti i soci o nel caso che venga  E deliberata dall’assemblea dei soci.   Art. 14 – Legge applicabile Per quanto non previsto dal presente statuto si applica la normativa italiana vigente in materia. Il presente atto viene pubblicato mediante lettura  ai soci che lo approvano e lo accettano.
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