Smart working e controllo a distanza
L'ultima frontiera della privacy sul "luogo" di lavoro
1. Cos' è lo smart working?
Lo smart working è un nuovo
modo di lavorare lontano dalla propria postazione, infatti permette di lavorare
ovunque si voglia, ciò nonostante non bisogna confonderlo con il telelavoro.
Il Ministero del lavoro lo definisce come:
" assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro "
A introdurre questo nuovo
concetto è la legge 22 maggio 2017, n. 81, chiamandolo lavoro agile.
Lavoro agile perché permette
al dipendente di poter stare lontano dalla postazione lavorativa, e poter così
prendersi cura dei propri cari o di poter produrre liberamente in un posto
scelto dal dipendente.
Non si ha più la visione
dell'orario e del luogo di lavoro, ma si guarda verso la produzione lavorativa,
rendendo il lavoro dinamico e non più statico.
Lo smart working risponde
all'esigenza di conciliare il tempo di vita con il tempo lavorativo e questo va
a beneficio delle madri e dei padri che vogliano ottimizzare il tempo con i
propri figli.
Il lavoro agile non è però solo lavoro a distanza, infatti viene stabilita la presenza ridotta sul posto di lavoro e i cicli da passare al di fuori.
2. Come si applica lo smart working18
Il lavoro agile è il frutto
dell'accordo tra datore di lavoro e dipendente, viene stabilita la modalità di
applicazione, i cicli e le fasi di produzione, attribuendo al dipendente la
strumentazione per l'esecuzione della mansione.
Il datore di lavoro può
riconoscere eventuali emolumenti per picchi di produttività durante lo svolgimento
del lavoro agile.
L'accordo dev'essere stipulato in forma scritta, determinando i riposi, le forme di direzione del datore di lavoro, le mansioni, la strumentazione consegnata, e assicurare forme di disconnessione del lavoratore nel rispetto dei limiti degli orari lavorativi.
3. Controllo a distanza
Disciplina che interessa lo
smart working è il controllo a distanza da parte del datore di lavoro sul
proprio dipendente, infatti proprio perché non vi è la presenza fisica e
costante del dipendente potrebbero sorgere delle forme aggressive di controllo
a distanza.
Il controllo a distanza viene
disciplinato dallo Statuto dei lavoratori all'art. 4 il quale pone vincoli sul
controllo del dipendente con il solo fine di esigenze organizzative, produttive
e per la sicurezza sul lavoro previo accordo con le realtà sindacali o in altri
casi con l'Ispettorato nazionale del lavoro.
Inoltre anche l'art. 88 del GDPR, approfondisce il tema del controllo a distanza del dipendente affermando:
" Gli Stati membri possono prevedere, con legge o tramite contratti collettivi, norme più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro. "
Conclusioni
Nel lavoro agile il
dipendente dovrà essere informato preventivamente sulle modalità della raccolta
dei dati.
Il controllo sulla strumentazione tecnologica è ammesso
(pc e tablet e smartphone) solo però per rispondere all'esigenza produttiva e
organizzativa dell'azienda quale per esempio la raccolta della presenza o meno
lavorativa del dipendente.
Articolo di
Dott.ssa Angelica Sonia Cosi - Data Protection Specialist
Fonti :
http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/smart-working/Pagine/default.aspx
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-05-22;81!vig=
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1387522
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue