Novità del D.L. 26 novembre 2021, n. 172
Il c.d. "Super Green Pass"
Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172 - entrerà in vigore dal 6 dicembre per essere effettivo fino al 15 gennaio. Le misure potranno essere poi prorogate.
4 ambiti di intervento su cui si concentra il decreto:
- obbligo vaccinale per categorie particolari di lavoratori (anche per quanto riguarda la terza dose): personale sanitario e non sanitario, che opera in ambienti ospedalieri; appartenenti alle forze dell'ordine e militari; tutto il personale scolastico;
- obbligo di utilizzo di green pass, in particolare negli alberghi, trasporto ferroviario regionale e interregionale e locale, negli spogliatoi per l'attività sportiva - la validità si riduce da 12 a 9 mesi;
- green pass "rinforzato" ottenibile in presenza solo o di guarigione o di vaccinazione;
- controlli: viene chiesto ai comitati provinciali di sicurezza dell'ordine pubblico di pianificare controlli e interventi (nonché fare rapporti settimanalmente al Ministero dell'Interno).
"Prevenire per preservare" - Conferenza stampa del Presidente Draghi con i Ministri Gelmini e Speranza -
https://www.youtube.com/watch?v=HkBT4llb03s&t=325s
Il D.L. 127/2021 del 21 settembre,
Recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening" disciplina le condotte che il titolare di azienda deve osservare per l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo.
Obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro
Il D.L. 127/2021 del 21 settembre disciplina le condotte che il titolare di azienda deve osservare per l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo.
LAVORO IN SICUREZZA
Dal 15 ottobre almeno fino 31 dicembre 2021, i soggetti che svolgono attività lavorativa (pubblica o privata), ovvero attività di formazione o volontariato nei luoghi di lavoro, devono essere in possesso del c.d. «Green Pass» - Certificato digitale Covid.
Il certificato è rilasciato per avvenuta guarigione naturale dal virus (con validità 6 mesi); per guarigione avvenuta a seguito della somministrazione del vaccino (con validità di 12 mesi); a seguito della somministrazione del vaccino (12mesi); dopo aver effettuato un test antigenico (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Il certificato non può essere oggetto di autocertificazione e non può essere revocato prima della sua scadenza.
Il titolare deve verificare il certificato Covid per consentire l'accesso dei lavoratori sul luogo di lavoro, autorizzare e istruire il personale addetto alle verifiche, nonché fornire idonea informativa sul trattamento dei dati personali. Il titolare può effettuare verifiche a campione che devono però coinvolgere almeno il 20% del personale, può chiedere il possesso dei requisiti di accesso sul luogo di lavoro e può chiedere un documento di riconoscimento per un confronto. D'altra parte, non può annotare le scadenze dei certificati, né fare copia dei dati ivi contenuti. Non può chiedere il certificato al lavoratore che ha il certificato di esenzione rilasciato dal medico vaccinatore.
Il lavoratore sprovvisto della Certificazione Covid ha il diritto a mantenere il posto di lavoro, ma può essere dal titolare considerato come un assente ingiustificato e, non potendo accedere (in mancanza di certificato) sul luogo di lavoro, non ha diritto a stipendio o altro genere di compensi.
Dott. Giacomo De Simio