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La videosorveglianza nelle scuole dell’infanzia


Videosorveglianza nelle scuole dell'infanzia: come considerare la privacy?













Quando i fatti di cronaca denunciano l’ennesimo maltrattamento sui minori negli istituti scolastici lo spettatore non rimane indifferente, la collettività si stringe nel dolore e lo sgomento lascia spazio all’esasperazione.

Ciò che lascia attoniti è che a porre in essere queste scellerate condotte sono proprio gli addetti ai lavori, il personale scolastico e gli educatori, coloro sui quali si ripone la massima fiducia ogni volta che si lascia il proprio figlio a scuola.

Inevitabile la preoccupazione dei genitori che, impotenti ed infuriati, reclamano a gran voce l’installazione delle telecamere nelle scuole, in particolare in quelle destinate all’infanzia.

La regolamentazione della materia è molto delicata e incontra non poche difficoltà, attesa la minore età dei soggetti coinvolti, e pone l’obbligo di bilanciare gli interessi in gioco, tra sicurezza e privacy.





Occorre
infatti coniugare la tutela di soggetti in condizioni di particolare
vulnerabilità rispetto al rischio di abusi, l’autodeterminazione del lavoratore
nel libero svolgimento della propria prestazione professionale ed infine la
protezione dei dati personali di tutti i soggetti ripresi dagli apparecchi di
videosorveglianza.





Attesa
la particolare complessità e rilevanza dei beni giuridici coinvolti, la
questione è tuttora oggetto di dibattito politico ed esige, con una certa
urgenza, una  normativa che la regoli,
alla luce dei continui casi di maltrattamenti che i media denunciano.





Pochi
mesi fa è stato sottoposto al Parlamento il Disegno di Legge n. 1066 che dispone
Misure per prevenire e contrastare
condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno
dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone
ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e
persone con disabilità e delega al governo in materia di formazione del
personale
”.





Sulla
falsariga della proposta legislativa (D.d.L n. 2574 approvato alla Camera nel
2016 ma arenato una volta arrivato al Senato) della precedente legislatura, il
nuovo testo aggiusta il tiro prevedendo l’installazione delle telecamere solo
come facoltà e non più come obbligo.





Il
nuovo disegno di Legge contempla infatti l’introduzione di telecamere a
circuito chiuso, con immagini cifrate, in contesti educativi e sociali dedicati
a soggetti deboli, al fine di tutelarli da potenziali vessazioni e
maltrattamenti.





La
videosorveglianza svolgerebbe quindi una funzione di deterrente per la
commissione di nuovi fenomeni criminosi e ne impedirebbe la reiterazione.





In occasione dell’esame parlamentare è stato sentito alla Camera dei Deputati il Garante della Privacy, Antonello Soro, il quale si è espresso in maniera positiva riguardo al nuovo testo di legge sottopostogli ( Qui il link dell’Audizione di Antonello Soro,
Presidente del Garante per la protezione dei dati personali )





Questi i
miglioramenti individuati, rispetto al testo proposto nella scorsa
legislatura:”





- l’installazione delle telecamere da obbligatoria è stata resa facoltativa, subordinata al consenso degli ospiti nel caso delle strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali,
- sono stati previsti la cifratura dei dati raccolti e il divieto di accesso agli stessi, superabile solo dagli organi inquirenti in sede di indagine,
- è stato aggiunto un riferimento alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle prescrizioni a tutela della sicurezza dei dati.”





Tuttavia,
ha mosso qualche obiezione in punto al perimetro
di operatività
della legge.





Sul
punto Soro sottolinea che l’introduzione
di questi impianti debba essere effettivamente correlata ad un grado di rischio per l’incolumità delle
persone tale da legittimare una limitazione della libertà del lavoratore
nell’adempimento delle sue funzioni.





L’operatore,
infatti, deve essere messo in condizioni di poter svolgere la prestazione
lavorativa in maniera spontanea e libera. La consapevolezza di essere
sottoposto ad un “controllo” permanente potrebbe certamente minare la qualità
del servizio prestato.





La
finalità perseguita dal sistema di videosorveglianza non riguarda il rapporto
di lavoro in sé quanto la relazione tra l’educatore e il minore, per tale
ragione non rientra nella casistica prevista all’art. 4 del L. 300/1970
(“Statuto dei Lavoratori”).





Secondo
l’Autorità Garante quindi l’impiego della videosorveglianza non potrà
prescindere da una analisi preventiva dei fattori di rischio propri del
contesto di riferimento (con riguardo ai soggetti coinvolti) e dell’effettiva
necessità dell’adozione di tale misura.





La
discrezionalità della scelta della installazione deve necessariamente essere
circoscritta, nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità del
trattamento, in modo che il ricorso a tale strumento di monitoraggio non sfoci
nell’arbitrarietà della singola struttura.





In
ultimo pone l’accento sull’accesso e sulla conservazione delle immagini
raccolte.  All’uopo
rimanda al D.Lgs 51/2018, che nel recepire la Direttiva 680/2016 sul
trattamento dei dati personali per fini di polizia e giustizia penale, reca
principi e garanzie da osservare nello svolgimento delle indagini giudiziarie.





E’ lecito
domandarsi se questi strumenti di “controllo” possano offrire un rimedio
efficace e risolutivo per reprimere violenze ed abusi a danno dei bambini. Ci
si interroga sulle possibili alternative meno invasive e meno onerose.





L’interesse
prevalente tra quelli in gioco è sempre quello del minore, come stabilito
all’art. 3 della Convezione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
pertanto un sistema così strutturato consentirebbe senz’altro una maggiore
tutela.





Tuttavia, la
prevenzione non può esaurirsi nel solo impiego di strumenti coercitivi ma
occorrerebbe adottare misure meno impattanti.





E’ di questo
avviso il Garante della Privacy il quale, nelle conclusioni nel parere fornito,
suggerisce di investire in politiche di prevenzione basate sulla formazione e
sensibilizzazione di coloro che andranno a relazionarsi col minore. Il rapporto
fiduciario tra le famiglie e gli operatori potrebbe essere pregiudicato da
sistemi di controllo così invasivi, pertanto ogni struttura potrà introdurre
sistemi di controlli più blandi anche con un coinvolgimento attivo del
personale e dei genitori stessi.





Con
l’auspicio che anche questa proposta di legge non si areni come la precedente e
che, in attesa dell’iter parlamentare, non si manifestino nuovamente fenomeni
di questa portata, rimaniamo in attesa che la materia possa ricevere finalmente
una regolamentazione definitiva ed esaustiva.









Articolo di
Dott.ssa Valentina Perney - Data Protection Specialist






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